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Raccolta delle domande più frequenti segnalateci sulle procedure Sinfonia e Finaia con le relative risposte
  Giuoco del Calcio . Approfondimento n.2
APPROFONDIMENTO N.3
LE SOSTITUZIONI
La Regola 3 “Il numero dei calciatori” dice che “In tutte le gare disputate in competizioni ufficiali sotto l’egida della FIFA o delle Confederazioni e delle Federazioni Nazionali, è consentita la sostituzione di non più di tre calciatori.”
A mio modesto parere la responsabilità delle tre sostituzioni cade sull’Arbitro che deve avvertire e ricordare alla squadra che si possono sostituire non più di tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Ho appreso però che, “per passate interpretazioni”, l’Arbitro non ha alcun diritto di “fermare” la quarta sostituzione perché tale responsabilità è della squadra che effettua la sostituzione in più. Se è così la squadra avversaria può protestare contro risultato della gara. Se non erro credo che il compito dell’Arbitro è di prevenire problemi.
Con questa mia nota chiedo una risposta ufficiale.


Ci troviamo in presenza di una questione che viene periodicamente riproposta con il succedersi degli anni e che spesso ha dato luogo ad estenuanti dibattiti tra due contrapposte “scuole pensiero”, una, per così dire, più “integralista” e l’altra, che può essere definita, più “relativista”.
I fautori della prima, in sintesi, sostengono che uno dei principali compiti dell’arbitro, ai sensi della regola 5, sia quello di applicare (far osservare) il Regolamento, dovendo finanche impedire la violazione di una norma (in questo caso, della regola 3, laddove contempla che, nelle competizioni ufficiali, è consentita la sostituzione di non più di tre calciatori) da parte delle squadre.
Di diverso avviso sono, invece, i sostenitori della seconda “teoria”, in base alla quale la rigorosa applicazione delle regole di gioco non fa carico all'arbitro di impedire ad una squadra la violazione di una norma. La sua è una incombenza essenzialmente tecnica ed in presenza di infrazione alle norme, adotta i provvedimenti tecnici e disciplinari previsti dalle regole stesse oppure, attraverso l’attività referente, pone in grado gli organi della giustizia sportiva di adottarli.
È bene specificare subito che gli organismi dell’AIA preposti all’interpretazione delle Regole hanno da sempre sostenuto questo ultimo assunto che, tra l’altro, è suffragato dai pronunciamenti degli organi della giustizia sportiva, che costantemente ribadiscono un principio sancito nel dicembre 1973.
L’allora Corte Federale, infatti, fu chiamata ad esprimersi proprio sull’utilizzazione di calciatori di riserva in numero maggiore del consentito, fornendo il seguente responso:
La partecipazione a gare di giocatori in numero superiore al consentito, concretizza responsabilità della Società, indipendentemente dal fatto che l'arbitro e la Società avversaria abbiano o meno espresso il loro assenso. Conseguentemente, nelle ipotesi in questione, la sanzione da applicare è quella prevista dall'art. 8, comma c), del Regolamento di Disciplina [oggi art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) - perdita della gara “a tavolino”].
Da tale interpretazione risulta d’immediata evidenza “l’incompetenza funzionale” dell’arbitro in merito alle sostituzioni: i “Giudici delle leggi calcistiche” dovendo decidere a chi attribuire la responsabilità (ex art. 17 comma 4 CGS), derivante dalla violazione della regola 3, hanno deciso di “addossarla” per intero alle Società ree della trasgressione, mandando esente il direttore di gara (che, pertanto, nella fattispecie non deve essere ritenuto incorrere in un “errore tecnico”).
In tale ottica, si vedano (tra le tante) le seguenti decisioni dell’allora Corte d’Appello Federale in merito a due ricorsi sottoposti al proprio giudizio.

APRILE 1981
Già altre volte questa Commissione di Appello ha avuto modo di precisare come non rientra nei poteri dell'arbitro quello di impedire la sostituzione di un giocatore, nemmeno se la sostituzione venga a determinare una irregolarità di svolgimento della gara.

OTTOBRE 1999

Le disposizioni emanate non consentono deroghe: le società nel corso delle gare ufficiali hanno la facoltà di sostituire un determinato numero di calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara. Né vale prospettare una pretesa "corresponsabilità" dell'Arbitro per avere consentito la sostituzione in più: in proposito è bene sottolineare che all'Arbitro non compete il sindacato delle scelte operate dalla società in materie, quale la sostituzione di calciatori, demandate alla discrezionalità delle squadre contendenti.

Analoghe delibere sono state assunte allorquando, una squadra nel corso di una gara ha fatto svolgere, in un primo momento, le funzioni di assistente di parte ad un calciatore di riserva, il quale veniva successivamente utilizzato in sostituzione di un titolare, violando così la regola 6 (si ricorda, infatti, che le norme federali prevedono, tra l’altro, che “un giocatore che inizia una gara con funzioni di ‘assistente di parte’ non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore” – con eccezione delle gare del Settore Giovanile).
Esistono, invece, diversi pronunciamenti su casi in cui l’arbitro ha (erroneamente, perché erano consentite dal regolamento della competizione) impedito o anche solo sconsigliato l’effettuazione di una sostituzione: in tali casi, gli organi giudicanti hanno disposto l’annullamento della gara, ordinandone la ripetizione giacché una squadra veniva “privata del diritto di avvalersi delle prestazioni di un calciatore che riteneva, in quella circostanza, più idoneo rispetto a quello che avrebbe voluto sostituire, con ovvia influenza sul regolare svolgimento della gara”.

Da tale quadro giurisprudenziale, il quale prende le mosse dal principio che le Società sono tenute esse stesse a conoscere e rispettare le Regole, discende, volendo semplificare, che se l’arbitro:

1) impedisce una sostituzione consentita si ripete la gara
2) impedisce una sostituzione irregolare una squadra vede leso il proprio diritto di vincere la gara “a tavolino”, nascente dall’irregolarità che voleva commettere la squadra avversaria
3) permette una sostituzione consentita la gara è regolare
4) permette una sostituzione irregolare d’ufficio o su reclamo di parte, può essere assegnata la sconfitta “a tavolino” alla squadra che ha richiesto ed effettuato la sostituzione

In contrapposizione a quanto finora espresso, una parte minoritaria della “dottrina”, come premesso, sostiene che tra i compiti dell’arbitro vi sia quello d’impedire, sempre e comunque, il verificarsi di infrazioni. Tale assunto, però, risulta privo di fondamento, se non altro per come è formulato. Sarà infatti sufficiente dimostrare che esiste almeno un caso in cui il direttore di gara non deve impedire il realizzarsi di un’infrazione per far perdere valore all’enunciato precedente.
Consideriamo, ad esempio, la procedura contemplata dalla regola 15 per la corretta effettuazione di una rimessa dalla linea laterale:

[…]
Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato della rimessa deve:
• fare fronte al terreno di gioco;
• avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o all’esterno di questa;
• tenere il pallone con entrambe mani;
• lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa;
• lanciare il pallone dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco.
[…]

Ci chiediamo: qualora un calciatore stia per eseguire la rimessa laterale in modo irregolare (per esempio, spalle al terreno di gioco, poggiando in terra un solo piede, tenendo il pallone con una sola mano, da un punto diverso da quello in cui è uscito dal terreno di gioco, …), l’arbitro interverrà preventivamente per porre rimedio all’irregolarità oppure lascerà effettuare la rimessa (anche se in modo non conforme alla regola) per poi accordarla all’altra squadra ?
La risposta è fin troppo evidente: l’arbitro attenderà l’esecuzione della rimessa, che se verrà effettuata non correttamente dovrà essere assegnata all’altra squadra.
Questo semplice caso, che è stato citato per il suo frequente ricorrere, dimostra per l’appunto che non in ogni caso, l’arbitro deve agire “ad opponendum” o, volendo riportare una precedente risposta fornita sempre dal Settore Tecnico AIA (vedi L’Arbitro – febbraio 2002, pagina 27), che “non tutte le disposizioni del Regolamento sono norme cogenti; rispetto ad alcune disposizioni, l’arbitro non ha un effettivo potere sanzionatorio ma solamente una funzione referente”.
Avversando tale tesi, inoltre, i più strenui tra coloro che sostengono “la linea dell’intransigenza”, ossia che l’arbitro non debba consentire l’effettuazione della sostituzione in più (o comunque non conforme alle regole), disconoscono alcuni dei principi chiaramente disciplinati dall’art 17 CGS, che tra l’altro attribuisce agli organi giudicanti il potere di sindacare le decisioni arbitrali [“gli organi di giustizia sportiva, con il solo limite della valutazione dei fatti rassegnati dal Direttore di gara, possono, anzi devono, prescindere dalle decisioni assunte in campo dal Direttore di gara, anche se suggerite da apprezzabili ragioni di opportunità e quindi decidere se la gara si è svolta regolarmente includendo nel concetto di regolarità anche l’osservanza delle norme indicate nel capitolo "Regole del Giuoco Calcio" – vedi decisione Commissione Appello Federale del 23 aprile 1997], sottraendo a detto vaglio soltanto i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco (art. 29 comma 3 CGS) [ad esempio, è devoluta alla “discrezionalità tecnica” dell’Arbitro la valutazione sulla regolarità, o meno, della “ripresa” del gioco dopo una qualsiasi “interruzione” (per un fallo, per un infortunio, perché il pallone ha superato le linee perimetrali, …)].
Ciò vuol dire che, in considerazione della costante giurisprudenza in materia (in parte sopra riportata e che, ripetiamo, trae origine dalla precisa interpretazione della Corte Federale del 1973, la quale ha dichiarato irrilevante, al fine di esimere una squadra dalla propria responsabilità, che l’arbitro abbia permesso una sostituzione “vietata” dalle Regole), non può muoversi il minimo appunto all’arbitro che non impedisce ad una squadra di commettere questa irregolarità.
Diversamente l’operato dell’arbitro sarebbe stato oggetto di censura potendo determinare la ripetizione della gara, cosa mai avvenuta per la fattispecie in esame.
Dalla lettura di quanto precede, in termini più pratici e meno accademici, ci appare intelligente ed appropriato che l’arbitro mantenga rispetto alla materia “sostituzioni” un comportamento di assoluta “indifferenza”, che certamente non potrà essere biasimato da nessuno, con eccezione della squadra che commettendo l’infrazione si vedrà assegnata la sconfitta “a tavolino” e, quindi, avrebbe “gradito” che l’arbitro le evitasse l’errore e la relativa sanzione.

Vincenzo Meli
Responsabile Modulo Revisione Regolamento e Guida Pratica

www.aia-figc.it | Associazione Italiana Arbitri, a cura del Modulo Informatico del Settore Tecnico dell'A.I.A.