Una sanzione troppo lieve per un calciatore, non consona all’aggressione che aveva perpetrato a un arbitro a fine gara. Poche sarebbero le otto giornate di squalifica del tesserato protagonista dell’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara. Su segnalazione del Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed esaminata la delibera del Giudice Sportivo, il Presidente Federale Gabriele Gravina ha pertanto fatto ricorso alla Corte Federale di Appello, per una sanzione più pesante a carico dell’aggressore.
Il fatto sotto i riflettori della giustizia sportiva è accaduto il 3 marzo 2019, al culmine dell’incontro Vigonovo – Gravis, valevole per il campionato di Seconda Categoria del Friuli Venezia Giulia. L’arbitro, a seguito di un’espulsione per comportamento ingiurioso nei suoi riguardi, è stato offeso e poi aggredito dal destinatario del provvedimento disciplinare. Come riportato negli atti il calciatore colpevole si avvicinava al direttore di gara “da sinistra e lo cingeva al collo col bracco destro, stringendolo a sé con forza tale da impedirgli di liberarsi della presa”. L’aggressore “strattonava poi l’arbitro con forza tale da gettarlo a terra”.
Per tale accaduto, c’è scritto nel ricorso del Presidente Federale presentato a seguito della segnalazione del Presidente dell’AIA, datata 4 aprile 2019, “va da se che appare insufficiente la sanzione della sola squalifica per n. 8 giornate di gara”, del Giudice Sportivo per solo comportamento irriguardoso. “Non può peraltro non ricordarsi come, tenuto conto dell’incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara, e ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori misure tese e a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara, la FIGC abbia deliberato, in più occasioni, l’inasprimento della normativa federale”.
Per quanto esposto, si legge in chiusura del ricorso, si richiede alla Corte Federale di Appello, “di riformare il provvedimento impugnato, della sanzione di n. 8 giornate di gara effettive, comminando altra e più grave sanzione”.
In allegato (in basso) il ricorso del Presidente Federale, con tutti i particolari della vicenda.
(aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)