Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), l’articolo 22 prevede l’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dagli art. 31 e 32, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ai seguenti soggetti:
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità Covid-19 (di cui all’art. 96, D.L. n. 18/2020, all’art. 98, D.L. n. 34/2020, all’art. 12, D.L. n. 104/2020, agli art. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. 137/2020, all’art. 10, c. da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e all’art. 44, D.L. n. 73/2021).
In ragione di ciò, possono rientrare in questa previsione anche gli ARBITRI che negli anni scorsi avessero beneficiato delle indennità COVID in argomento.
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(aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)